Se porto il cane all’estero?

Passaporto_cani_definitivo_regioni.pubSempre più spesso chi si reca fuori dall’Italia per vacanze, svago, lavoro, porta con sé il proprio cane. È pertanto fondamentale sapere quali sono i requisiti minimi necessari per effettuare un viaggio all’estero col proprio cane, sia dal punto di vista burocratico che sanitario, al fine di evitare situazioni spiacevoli.

Dal 29 Dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento UE 576/2013 inerente i “movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia” ed il Regolamento UE 577/2013 relativo ai “modelli dei documenti di identificazione per movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti e furetti”.

In continuità con la precedente normativa chi si reca fuori dall’Italia (paesi membri e/o paesi terzi) deve provvedere a questi tre adempimenti fondamentali:

  1. Innanzitutto farsi rilasciare dal Servizio Veterinario della propria ASL il passaporto ufficiale che sarà consegnato nel nuovo format. Tra le novità indicate nel nuovo Regolamento è prevista la firma del proprietario sul passaporto e l’applicazione di una pellicola trasparente inamovibile sulla fustella identificativa del microchip.
  2. I cani devono essere identificati mediante microchip (applicato dal proprio veterinario) e conseguentemente iscritti all’anagrafe canina.
  3. I cani devono esser in regola con la profilassi vaccinale contro la Rabbia che va eseguita almeno 21 giorni prima della partenza. Per l’ingresso in alcuni paesi non è sufficiente la sola esecuzione della profilassi vaccinale ma è richiesto anche il titolo anticorpale attraverso un prelievo di sangue (almeno 0.5 ml di siero) che va in seguito inviato ad un Laboratorio ufficiale, anche attraverso corriere, identificando la provetta con numero microchip del cane oltre che con i dati del proprietario. L’esito va poi riportato sul passaporto.

Alcuni paesi prevedono misure sanitarie preventive per il trattamento contro Echinococcus multilocularis come da Regolamento UE 1152/2011. Finlandia, Regno Unito, Irlanda e Malta hanno attivato la procedura per l’iscrizione all’allegato A del citato Regolamento che obbliga quindi all’esecuzione di trattamenti contro forme intestinali e larvale del parassita i cani che sono destinati all’ingresso all’interno del loro paese. Il trattamento (Art. 7) deve esser svolto da non più di 120 giorni e non meno di 24 ore dal momento dell’ingresso e deve esser riportato sul passaporto.

Prima di recarsi all’estero si consiglia sempre di verificare, attraverso la propria ASL, il sito del Ministero della Salute e dell’ambasciata, le condizioni ed i requisiti necessari per l’ingresso dei propri cani nel paese di destinazione e, non meno importante, anche gli obblighi per il rientro in Italia al fine di evitare spiacevoli disguidi.

Alcuni link di riferimento:

http://www.epicentro.iss.it/problemi/viaggiatori/Piemonte_Medicinaviaggiatori.pdf

http://www.izsvenezie.it/servizi/altri-servizi/titolazione-anticorpi-rabbia/

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